Abbiamo raggruppato le domande con risposte più frequenti per aiutare i nostri utenti:
Come stabilito dall'art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R. 74/2013, le Regioni possono assicurare la copertura dei costi per la gestione del Catasto degli impianti termici, per gli accertamenti e per le ispezioni sugli impianti medesimi, mediante la corresponsione di un contributo a carico dei Responsabili degli impianti, la qual cosa deve essere stabilita con legge regionale e pertanto approvata dal Consiglio Regionale. Ad oggi non è stata emanata specifica normativa e pertanto il contributo regionale in argomento attualmente in Veneto non è previsto.
Come stabilito dall'art. 8, comma 3, lett. a) del D.P.R. 74/2013, i controlli di efficienza energetica alla prima messa in esercizio dell'impianto devono essere eseguiti a cura dell'installatore, che provvede anche a redigere e sottoscrivere lo specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica. L'installatore che non provvede a redigere e sottoscrivere il RCEE è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro ( art.15, comma 6, D.Lgs. 192/2005).
Come stabilito dall'art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R. 74/2013, le Regioni possono assicurare la copertura dei costi per la gestione del Catasto degli impianti termici, per gli accertamenti e per le ispezioni sugli impianti medesimi, mediante la corresponsione di un contributo a carico dei Responsabili degli impianti, la qual cosa deve essere stabilita con legge regionale e pertanto approvata dal Consiglio Regionale. Ad oggi non è stata emanata specifica normativa e pertanto il contributo regionale in argomento attualmente in Veneto non è previsto.
Come stabilito dall'art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R. 74/2013, l'istituzione del cd. "Bollino Caldaia" rientra tra le esclusive scelte e competenze normative Regionali ed attualmente il Consiglio Regionale del Veneto non lo ha istituito; i bollini, che solo alcune amministrazioni delegate al controllo del rendimento degli impianti termici avevano in passato previsto, hanno terminato la loro validità alla data del 12 luglio 2013, per intervenuta disciplina Statale; alcune di queste Amministrazioni hanno già provveduto al rimborso dei bollini non utilizzati entro tale data, non resta quindi che rivolgere la richiesta direttamente all'Amministrazione Comunale o Provinciale che li ha rilasciati.
Non è previsto un numero minimo di copie: il RCEE deve essere rilasciato al Responsabile dell'impianto e trasmesso all'Autorità competente, con la cadenza stabilita dall'Allegato A del D.P.R. 74/2013, solamente utilizzando il sistema informatizzato CIRCE; non è vietato inserire in CIRCE tutti i RCEE emessi per l'impianto che vengono conservati per sempre nel sistema CIRCE e da tale sistema stampati all'occorrenza.
Non è previsto un numero minimo di copie: il RCEE deve essere rilasciato al Responsabile dell'impianto e trasmesso all'Autorità competente, con la cadenza stabilita dall'Allegato A del D.P.R. 74/2013, solamente utilizzando il sistema informatizzato CIRCE; non è vietato inserire in CIRCE tutti i RCEE emessi per l'impianto che vengono conservati per sempre nel sistema CIRCE e da tale sistema stampati all'occorrenza.
Si è possibile procedere alla compilazione delle pagine del RCEE in successivi momenti: infatti nelle sotto sezioni della scheda 12 la riga che identifica ogni RCEE è etichettata con una label di colore rosso con indicato "incompleto" per evidenziare che il RCEE non è stato ancora completato. Quando il RCEE sarà completato con tutte le pagine relative ai generatori dell'impianto, la label diventerà di colore verde con indicato "completo". La data del RCEE deve essere quella di chiusura dell'attività di controllo di efficienza energetica dell'impianto, ossia della registrazione dei dati relativi all'ultimo generatore dell'impianto. Finché non viene interamente compilato un RCEE (etichetta di colore verde "completo"), non è possibile aggiungere un nuovo RCEE.
Si deve comunicare qualsiasi variazione od informazione relativa all'impianto termico, quindi anche la nomina o decadenza del Terzo responsabile dell'impianto, utilizzando solamente il Libretto di impianto registrato nell'applicativo telematico CIRCE, consultabile dagli Enti locali delegati ai controlli sugli impianti termici.
Se nell'unità immobiliare / appartamento vi sono più condizionatori fissi "split", di qualsiasi potenza utile nominale, si deve compilare un solo libretto che contiene tutti i condizionatori "split" registrati nella Sezione 4.4 e riportando nella scheda 1, p.to 1.3 la somma delle singole potenze utili dei condizionatori.
L'Organismo esterno incaricato delle ispezioni sugli impianti termici è un soggetto che svolge l'attività di accertamento ed ispezione per conto dell'Autorità competente che lo delega. Le disposizioni normative che lo disciplinano sono contenute nel D.P.R. 74/2013, art. 9 ed i requisiti minimi che l'Organismo esterno deve comunque soddisfare sono contenuti nell'Allegato C del D.P.R. 74/2013. In particolare, a garanzia dell'indipendenza dell'attività, si evidenzia che l'Organismo esterno ed il personale incaricato di eseguire le ispezioni degli impianti termici, non devono avere interessi di natura economica (o rapporti) diretti o indiretti con imprese di manutenzione ed installazione di impianti termici ed imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici; inoltre l'Organismo esterno deve possedere risorse tecniche, logistiche ed umane per poter svolgere l'attività assegnata.
Se il Responsabile dell'impianto centralizzato è l'Amministratore del Condominio, nella Scheda 1 p.to 1.6 vanno riportati: Cognome, Nome e Codice Fiscale dell'Amministratore del condominio; se l'Amministratore del condominio è persona giuridica, società/studio ecc., vanno indicati Cognome, Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante, riportando nella seconda riga anche la Ragione Sociale e P. I.V.A. della società rappresentata dal Legale rappresentante, non vanno qui indicati gli estremi del condominio amministrato.
Se un'unità immobiliare o edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale ed uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno eventualmente soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; se nell'unità immobiliare sono presenti singoli apparecchi, quali stufe, caminetti ecc., assimilabili agli impianti termici ai sensi del D.Lgs. 192/2005, è necessario un libretto dedicato a questa particolare tipologia di impianto che contiene questi apparecchi; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.
Qualsiasi comunicazione od informazione inerente l'impianto termico, come ad esempio la nomina del Terzo responsabile o la sua decadenza, deve essere fatta utilizzando solamente il Libretto di impianto registrato nel catasto informatizzato CIRCE; per il Terzo responsabile deve essere quindi compilata ed all'occorrenza aggiornata la Scheda 3 del Libretto di impianto.
Il Responsabile di impianto è sempre una persona fisica, cognome e nome, dotata di codice fiscale; nel caso di Ditta, Ente pubblico o comunque Persona Giuridica il Responsabile dell'impianto è il Legale Rappresentante ed in questo caso deve essere indicata anche la ragione sociale e P. I.V.A.
Il D.P.R. 74/2013 all'art.7 stabilisce che l'installatore o il manutentore, osservando quanto indicato nel medesimo articolo, deve indicare in forma scritta quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto e con quale frequenza vadano effettuate; tale indicazione deve essere annotata nell'apposita scheda del Libretto.
In caso di nomina del Terzo responsabile, al p.to 1.6 nella scheda 1 del Libretto di impianto va indicato il cognome e nome e codice fiscale del Terzo responsabile, che in caso di persona giuridica è il Legale Rappresentante della ditta.
Affinché una Ditta possa essere accreditata all'utilizzo di CIRCE è necessario il riconoscimento da parte della Camera di Commercio dell'abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008 art. 1, comma 2, lett. C), abilitazione riportata nella Visura rilasciata dalla Camera di Commercio alla quale la Ditta è registrata.
Nell'inserimento delle credenziali tramite smartphone o tablet bisogna fare attenzione ad eliminare il carattere maiuscolo che normalmente si sostituisce automaticamente nella prima lettera del nome.
La Ditta incaricata dal Responsabile di impianto per l'installazione o per la manutenzione periodica del proprio impianto deve provvedere anche a registrare od aggiornare il Libretto di impianto in CIRCE. La Ditta installatrice o manutentrice deve comunicare tempestivamente al Responsabile di impianto i Codici aggiornati Catasto e Chiave dell'impianto registrato in CIRCE.
Il Libretto di impianto dal 2 gennaio 2015 è compilato on-line, utilizzando il sistema CIRCE, dall'installatore o dal manutentore o dal Terzo responsabile
Il simbolo " ! ", ove presente, indica che il libretto non risulta completamente compilato: alcune schede, che potrebbero essere ad esempio quelle della sezione 4 o della sezione 11.0....., non sono state ancora compilate. Infatti, a seconda della tipologia di impianto registrato nel Libretto, deve essere sempre compilata almeno una delle schede 11.0.1 11.0.2 11.0.3 11.0.4, schede che riguardano l'indicazione della manutenzione periodica necessaria all'impianto, indicazione obbligatoria per legge, art. 7 del D.P.R. 74/2013.
Il nuovo attestato di prestazione energetica A.P.E., in vigore anche nella Regione del Veneto dal 1° ottobre 2015, prevede l'obbligo dell'indicazione del codice catasto dell'impianto termico registrato in CIRCE e da tale sistema generato; con il codice catasto e relativa chiave il tecnico Certificatore, che normalmente non è una ditta manutentrice accreditata a CIRCE, può vedere il libretto, ma non può assolutamente modificarlo. La deontologia professionale propria del tecnico Certificatore e le conseguenze penali a carico del professionista che divulga informazioni personali o sensibili sono una garanzia. Per ulteriore sicurezza e tutela, qualora il Responsabile o il Terzo responsabile lo ritengano opportuno, è possibile chiedere al Certificatore dichiarazione scritta contenente gli estremi del tecnico oltre a precisa indicazione sull'utilizzo dei codici in argomento, in modo tale che, in caso di abuso, il Responsabile o il Terzo responsabile possano segnalarlo all'Ordine o Collegio Professionale di appartenenza o procedere direttamente nei suoi confronti.
Il messaggio è semplicemente una segnalazione che avvisa l'utente di un possibile libretto già inserito per il medesimo o simile indirizzo , anche se inserito da altre ditte: questo al fine di evitare il più possibile libretti "doppi" . Se ritiene che il libretto in oggetto non corrisponde al libretto segnalato perchè per esempio relativo ad altro interno, può continuare con la compilazione del libretto semplicemente agendo sul pulsante "Avanti" che troverà in basso a destra.
I codici catasto e chiave del Libretto di impianto sono generati dal manutentore/installatore al momento della registrazione in CIRCE e devono essere tempestivamente comunicati al Responsabile di impianto essendo codici personali nell'esclusiva disponibilità del Responsabile di impianto. In caso di smarrimento del codice chiave o qualora risultasse errato, è possibile conoscere la denominazione della Ditta che ha in carico attualmente il Libretto inserendo il codice catasto nella finestra dedicata alla consultazione per gli utenti, accessibile dalla pagina internet: www.regione.veneto.it/web/energia/regolamento-impianti alla voce "Consultazione del libretto di impianto e del RCEE". La ditta potrà cosi comunicare al Responsabile di impianto il codice chiave corretto. Le Ditte rimangono sempre attive in CIRCE, anche se fallite o se chiudono l'attività, finché hanno Libretti a loro carico. Qualora la Ditta fosse assolutamente irreperibile, ad esempio per decesso o detenzione del titolare, al medesimo indirizzo internet sopra indicato è sempre possibile accedere al proprio Libretto con SPID, CIE, CNS. I Codici CIRCE Catasto e Chiave sono stampati nella Scheda 1 del Libretto, rispettivamente in alto ed in basso a sinistra, il Codice Chiave contiene nove caratteri, normalmente lettere e numeri: le lettere sono sempre minuscole.
Esiste la possibilità di importare i libretti mediante la funzione Importa XML la quale necessita pero' di un dato strutturato secondo le specifiche individuate da Regione del Veneto . Le specifiche sono disponibili al seguente indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/energia/dettaglio-news?_spp_detailId=2595371 nella sezione che riporta il titolo "AVVISO RIVOLTO ALLE CASE PRODUTTRICI DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI"
No , l'eliminazione non e' permessa, e' comunque possibile recuperare uno dei libretti modificandone il contenuto .
No, il rapporto di controllo di efficienza energetica va solo registrato in CIRCE dopo aver registrato il relativo Libretto di impianto.
Il Libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. l-tricies del D.Lgs.192/2005 e s.m.i.
Nella cella "Rendimento di combustione" va riportato il valore % misurato dallo strumento maggiorato dai 2 punti percentuali previsti dalla normativa UNI 10389-1.
La data completa di installazione e' indispensabile per poter stabilire il rendimento minimo di legge, per quanto disposto dall' allegato B del D.P.R. 74/2013 quindi deve essere una data verosimile, che in sede di ispezione verra' verificata.
Il Libretto di impianto è obbligatorio da più di 22 anni ed il nuovo modello è obbligatorio dal 15 ottobre 2014 e può essere predisposto anche se l'impianto non è allacciato al contatore del GAS o alimentato dal combustibile o da un vettore energetico, condizione questa che di fatto impedisce di effettuare il controllo di efficienza energetica e di compilare il RCEE: tale situazione va precisata, a seconda del tipo di impianto, nelle annotazioni della corrispondente Scheda 11.0.1 , 11.0.2 , 11.0.3 , 11.0.4 del Libretto di impianto, nella quale scheda però devono essere indicate le operazioni di manutenzione e la loro periodicità, obbligo in vigore dal 12 luglio 2013, ex D.P.R. 74/2013, art. 7. Quindi affinché l'impianto termico sia a norma, il Libretto di impianto deve esistere e deve essere correttamente compilato per quanto consentito dalla situazione contingente, che va specificata nelle annotazioni delle schede sopra richiamate dedicate alla registrazione degli interventi di manutenzione: si deve anche specificare che alla riattivazione delle utenze e prima del riutilizzo dell'impianto devono essere effettuate le prescritte operazioni di manutenzione e controllo di efficienza energetica.